Sconti sulle prestazioni sanitarie: cosa dice la norma dopo il 2023

Aggiornato al 5 novembre 2026. Informazione generale, non consulenza legale. Gli esempi da evitare sono inventati.

Dal 14 giugno 2023 il comma 525 della legge 145/2018 esclude dalle comunicazioni dei professionisti sanitari e delle strutture sanitarie private gli elementi attrattivi e suggestivi, «tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». Il prezzo, invece, si può comunicare. Da allora non ho trovato nuove norme, sentenze o decisioni disciplinari pubblicate che abbiano cambiato o chiarito questa regola.

Cosa ha cambiato il decreto del 2023?

Ha riscritto il comma da capo. L’articolo 6 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, in vigore dal 14 giugno 2023, ha sostituito il testo del 2018. La legge di conversione 103/2023 ha modificato l’articolo 6 solo per una correzione formale. Il testo originario escludeva «qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo» e chiedeva informazioni «funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari», come riporta la documentazione dell’OMCeO di Reggio Emilia. La parola «sconti» non c’era.

La riscrittura nasce da un rilievo della Commissione europea, il caso NIF 2020/4008: secondo la Commissione, il divieto generale di contenuti promozionali contrastava con la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il dossier della Camera richiama la sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2017 (C-339/15), secondo cui il diritto europeo si oppone a una norma che vieti «in modo generale e assoluto» la pubblicità delle prestazioni di cura. Ne è uscito un divieto più mirato che, a differenza del 2018, nomina gli sconti.

Da evitare: «Dopo l’intervento dell’Europa le promozioni sanitarie sono libere.»

Versione corretta: «Dal 2023 la legge esclude in modo esplicito offerte, sconti e promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.»

Uno sconto è sempre vietato?

Il testo lega il divieto a una condizione: offerte, sconti e promozioni «che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». Da qui nascono due letture. Per la prima, più restrittiva, ogni sconto su una prestazione sanitaria rientra nel divieto. Per la seconda è vietato solo lo sconto capace di spingere verso un trattamento che non serve. Non ho trovato sentenze che scelgano tra le due.

Ti dico come la leggo io, per la medicina estetica. Uno sconto a tempo sposta la decisione dall’indicazione clinica al calendario e al prezzo, ed è difficile sostenere che non possa determinare un ricorso improprio. Il verbo, poi, è «possano»: a mio avviso basta che lo sconto sia idoneo a quell’effetto, senza bisogno di dimostrare che qualcuno abbia poi fatto un trattamento inutile.

Il Ministero della Salute usa un concetto vicino. A maggio 2025, rispondendo in Commissione Affari sociali della Camera a un’interrogazione sul caso «Full Body Scan», ha ribadito il divieto di messaggi pubblicitari che promuovano il «consumismo sanitario», secondo il resoconto di Quotidiano Sanità. Il testo ufficiale della risposta non l’ho letto.

Per questo non lavoro con chi vuole fare sconti sulle prestazioni sanitarie. Il margine interpretativo esiste, ma nessun giudice, per quanto ho potuto verificare, lo ha confermato, e il rischio resta del medico.

Da evitare: «Meno 30% sul secondo trattamento se prenoti entro domenica.»

Versione corretta: «Se ti serve un secondo trattamento lo decidiamo in visita, non in base a una scadenza.»

Il prezzo si può pubblicare?

Sì, ed è la legge stessa a dirlo. Il comma 525 rinvia all’articolo 2, comma 1, del d.l. 223/2006, che ammette la pubblicità informativa su «il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni». Il testo originario del decreto parlava solo di prezzo: i costi complessivi sono arrivati con la conversione in legge, insieme alla verifica dell’Ordine sui «criteri di trasparenza e veridicità del messaggio». L’articolo 56 del Codice deontologico ammette a sua volta l’onorario.

Il confine passa tra informare sul prezzo e usarlo come leva. Una linea guida sull’applicazione degli articoli 55-57, pubblicata senza data dall’Ordine di Parma, precisa che «le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo». «Visita di valutazione: 150 euro. Il costo del trattamento te lo do per iscritto dopo la visita» è un’informazione. «Visita a 99 euro solo questo mese» è un’offerta.

Da evitare: «Trattamento delle rughe della fronte a 199 euro, prezzo bloccato fino a fine mese.»

Versione corretta: «Il costo complessivo del trattamento, materiali compresi, lo trovi nel preventivo scritto che ricevi dopo la visita.»

Pacchetti, coupon e prima visita gratuita: dove stanno?

La legge non li nomina. Ricadono tra offerte e promozioni per interpretazione: una lettura che mi sembra solida, ma che nessun testo scrive. Sulla gratuità interviene anche il Codice deontologico. L’articolo 54 ammette la prestazione gratuita «purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela». L’Ordine di Reggio Emilia, nel suo regolamento, va oltre: le prestazioni gratuite «risultano non consentite nel momento in cui vengono pubblicizzate». È la posizione di un solo Ordine, scritta prima della riforma del 2023, quando il comma 525 escludeva ogni elemento promozionale. Descrive comunque bene il caso della prima visita gratuita usata come esca.

Da evitare: «Prima visita gratuita per le prime venti che scrivono. Pacchetto tre sedute, la terza in omaggio.»

Versione corretta: «Quante sedute servono lo stabiliamo in visita. Il costo complessivo lo conosci prima di iniziare.»

Dopo il 2023 è cambiato qualcosa?

No, per quanto ho potuto verificare al 5 novembre 2026. Non ho trovato modifiche al comma 525 successive al d.l. 69/2023, né sentenze di Cassazione, TAR o Consiglio di Stato che applichino il nuovo testo a sconti o promozioni, né nuove posizioni formali della FNOMCeO sul tema. Non sono emerse neppure decisioni pubblicate di Ordini o della Commissione centrale sugli sconti, e qui serve cautela: di regola le decisioni disciplinari non vengono pubblicate per intero, quindi non averne trovate non significa che non esistano.

Dal Ministero della Salute arrivano due segnali, nessuno dei due normativo. Il primo è una comunicazione del 25 ottobre 2023 alle Federazioni delle professioni sanitarie che, secondo l’OMCeO di Reggio Emilia, descrive la nuova norma come un «ragionevole bilanciamento» e richiama i «principi di libero mercato». Il testo originale di quella nota non sono riuscita a leggerlo. Il secondo è la risposta parlamentare del 2025 sul consumismo sanitario.

La novità, quindi, resta il decreto del 2023. Chi ti parla di una nuova regola sugli sconti uscita dopo deve poterti mostrare il testo.

Da evitare: «Una sentenza recente ha chiarito che gli sconti in medicina estetica sono ammessi.»

Versione corretta: «Non conosco sentenze sul nuovo comma 525 applicato agli sconti, quindi mi attengo al testo della legge.»

Chi controlla, e cosa rischio?

Il comma 536 della stessa legge prevede che, in caso di violazione, gli Ordini territoriali procedano in via disciplinare e segnalino il caso all’AGCOM «ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza». Il testo lo riporta la documentazione dell’OMCeO di Reggio Emilia, dove l’Ordine osserva anche che la legge non definisce come l’AGCOM debba sanzionare e che servirà «un ulteriore intervento legislativo e/o regolamentare per la piena operatività della normativa». Delibere AGCOM che sanzionino un medico o una struttura in base a questa norma, nella mia ricerca, non ne sono emerse.

Il rischio concreto è disciplinare. Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla radiazione, passando per la censura e la sospensione da uno a sei mesi, come riepiloga l’OMCeO di Parma. Il comma 536 riguarda sia i singoli professionisti sia le società iscritte all’albo, e obbliga ogni struttura sanitaria privata ad avere un direttore sanitario iscritto all’Ordine del territorio. Per l’articolo 69 del Codice deontologico, il direttore sanitario vigila anche «sulla correttezza del materiale informativo».

Da evitare: «Tanto per gli sconti l’AGCOM non ha mai multato nessuno.»

Versione corretta: «Il rischio vero è il procedimento disciplinare dell’Ordine, che non dipende dall’AGCOM.»

In breve

  • Dal 14 giugno 2023 la legge esclude offerte, sconti e promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
  • Prezzo e costi complessivi si possono comunicare. Per prudenza non ne farei l’unico contenuto del messaggio, come chiede una linea guida non datata sugli articoli 55-57.
  • Pacchetti, coupon e prima visita gratuita non sono nominati dalla legge, ma per interpretazione ricadono tra offerte e promozioni.
  • Dopo il 2023 non ho trovato nuove norme, sentenze o decisioni pubblicate su questo punto.
  • Il rischio concreto è il procedimento disciplinare dell’Ordine. L’AGCOM ha un ruolo previsto dalla legge, ma non ho trovato casi.

Gli sconti sono uno degli errori che racconto nella guida gratuita «Controindicazioni», insieme a prima e dopo, testimonianze e promesse di risultato.

Fonti

  1. Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, art. 6, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 136 del 13 giugno 2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/06/13/136/sg/pdf
  2. Normattiva, scheda del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (entrata in vigore): https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-06-13&atto.codiceRedazionale=23G00080
  3. Legge 10 agosto 2023, n. 103, conversione del d.l. 69/2023, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del 10 agosto 2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/08/10/186/sg/pdf
  4. OMCeO Reggio Emilia, Documentazione normativa in materia di pubblicità e informazione sanitaria, aggiornamento del 20 febbraio 2025 (testo del 2018 e comma 536): https://odmeo.re.it/wp-content/uploads/2025/03/Documentazione-normativainformazionesanitaria-agg20-2-2025.pdf
  5. Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sul d.l. 69/2023 (A.S. 755-A), 18 luglio 2023: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/D23069a.htm
  6. Quotidiano Sanità, resoconto della risposta del Ministero della Salute in Commissione Affari sociali, 2025 (fonte giornalistica): https://www.quotidianosanita.it/?p=142745
  7. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, testo coordinato con la legge 248/2006, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 dell’11 agosto 2006, S.O. n. 183: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/08/11/186/so/183/sg/pdf
  8. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, testo originario, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 153 del 4 luglio 2006: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/07/04/153/sg/pdf
  9. FNOMCeO, Codice di deontologia medica, art. 56 nella formulazione del 19 maggio 2016: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/Art.56_definitivo_acc.pdf
  10. Pubblicità dell’informazione sanitaria. Linea guida inerente l’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di deontologia medica, pubblicata dall’OMCeO Parma: https://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2026/06/Linee-guida-sulla-pubblicita-dellinformazione-sanitaria.pdf
  11. FNOMCeO, Codice di deontologia medica, art. 54 aggiornato: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/Articolo_54_Esercizio_libero_professionale._Onorari_e_tutela_della_responsabilita_civile_acc.pdf
  12. OMCeO Reggio Emilia, Regolamento in materia di informazione sanitaria: https://www.odmeo.re.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamentoinformazionesanitaria.pdf
  13. OMCeO Parma, Iter disciplinare, materiale didattico a.a. 2025/2026: https://www.omceopr.it/wp-content/uploads/2026/06/ITER-DISCIPLINARE-1-e-2.pdf
  14. FNOMCeO, Codice di deontologia medica 2014 e aggiornamenti (art. 69): https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti_acc.pdf